Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica

Le Autorizzazioni Paesaggistiche
 
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.)
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
1. il procedimento ordinario, disciplinato dall’art.146 del D.lgs. 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010.
2. il procedimento in forma semplificata, introdotto dal D.P.R. 09 luglio 2010 n.139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/09/2010.
In entrambi i casi è prevista l’acquisizione del parere della Commissione Paesaggio.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
 
 
Autorizzazione paesaggistica semplificata
 
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del DPR 9/7/2010 n. 139.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del DPR 139/2010. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.
Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005.
Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata dal Comune l’improcedibilità della domanda.
L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.
 
 
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
 
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.
 

Ultima modifica: 14/05/2018